Una importante novita’ per gli operatori olistici: il dlgs 13/2013.

Una importante novita’ per gli operatori olistici: il dlgs 13/2013.
Dapprima è stata varata la legge 4/2013, una legge che si attendeva da circa 13 anni! È stato il frutto di molti compromessi e ne porta le tracce. Non è la legge migliore che si possa desiderare, ma è pur sempre un punto di inizio per chi, fino a ieri, non aveva praticamente nessuna forma di riconoscimento ufficiale. Teniamo conto, però, che tale legge è nata sopratutto per garantire una forma di tutela organizzata per il client,e che si rivolga ad un professionista non inquadrato in ordini o albi. In tal modo si sono fissate le norme legali, le forme di pubblicità dell'attività, la trasparenza. Si è fatto in modo che chi si rivolge ad un professionista sappia in che modo si è formato e, se inserito in una associazione di categoria, possa da essa ottenere informazioni in merito.

Sotto la scure di una possibile azione della Comunità Europea contro l'Italia per infrazione, il governo si è sbrigato a licenziare un altro provvedimento che riguarda tutti i lavoratori, ma che è particolarmente interessante per Operatori Olistici, Counselor e figure simili.
Sto parlando del Dlgs. 13/2013, per ora ancora poco o nulla conosciuto dalla maggior parte delle persone.

La denominazione completa è: "Decreto Legislativo relativo al sistema nazionale di certificazione delle competenze".

È entrato in vigore il 2 marzo scorso e concerne l'attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite da un soggetto in contesti non formali e informali, ovvero nel corso di tutta la sua vita, sia a livello lavorativo che di studio.

Il decreto indica i Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Lavoro e delle Politiche sociali e dello Sviluppo economico e nelle Regioni, gli "enti pubblici titolari", delegati a regolamentare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Indica, inoltre, gli "enti titolati" come soggetti, pubblici o privati, che possono erogare tali servizi.
Come indicato nell'articolo 4, comma 5, al fine di erogare servizi di certificazione delle competenze (in accordo con le norme tecniche UNI), tali enti dovranno essere accreditate da Accredia.

Tra gli enti autorizzati alla certificazione dovrebbero essere comprese le Camere di Commercio, oltre ad altri soggetti che non conosco attualmente.

Che cosa potrà essere inserito in questo che chiamerò "libretto delle competenze"? Ovviamente non potranno essere inseriti titoli a livello arbitrario, ma solo tutte quelle competenze riferite a qualificazioni che siano inserite nel reperorio nazionale, il quale a sua volta conterrà tutti i vari repertori definiti sia a livello nazionale che in sede regionale.

Quali vantaggi? Il primo che mi viene in mente è che tale certificazione avrà valore legale e non sarà contestabile. È un documento stabilito a livello europeo e comporterà la possibilità, per chi lo possiede, di lavorare in qualunque paese della Comunità Europea in modo assolutamente legale, cosa non possibile oggi, ad esempio, per un operatore olistico che voglia recarsi a Parigi per esercitare la sua professione.
Credo che siamo di fronte ad un passaggio molto importante per la definizione delle professionalità individuali. Basilare sarà il lavoro che le associazioni di categoria e quelle di rappresentanza, come il Colap, faranno per la definizione dei repertori, porta di accesso fondamentale alla certificazione delle competenze.

 

EVENTI

Antonio Franco | Breath Trainer & Counselor
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Professionista normato
ai sensi della legge 4/2013

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